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SPESE SANITARIE ALL’ESTERO, COSA FARE
SPESE SANITARIE ALL’ESTERO, COSA FARE Gli italiani che per
turismo si recano all’estero, dovrebbero sapere che tipo di assistenza sanitaria
offra loro il luogo prescelto.
Potrebbe essere un Paese:
1) appartenente all’Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE)
2) che ha siglato un accordo convenzionale per l’assistenza sanitaria con
l’Italia
3) che non fa parte dell’Unione Europea o con il quale non esistono accordi
bilaterali
Se la scelta ricade su un Paese appartenente alla Ue o al SEE 1,
il cittadino iscritto negli elenchi del Servizio Sanitario Nazionale deve
richiedere alla Asl di residenza, il modello E111. Esso viene rilasciato per un
periodo non superiore ai 6 mesi –rinnovabili- e da’ diritto a cure gratuite in
caso di urgenza. E’ valido solo per i cittadini italiani, o per quelli di uno
degli Stati sotto indicati, che hanno residenza in Italia. Sono esclusi i
cittadini extracomunitari anche se residenti e occupati in Italia.
Qualora non si utilizzasse il modulo, una volta rientrati in Italia e’ possibile
chiedere alla Asl il rimborso delle spese sanitarie, urgenti, pagate, ma per
averlo e’ obbligatorio presentare tutte le ricevute e la documentazione
sanitaria.
Il Modello E111 e’ richiedibile per i viaggi nelle seguenti nazioni: Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Liechtenstein, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda,
Spagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Francia,
Svezia e Svizzera.
Le cure sanitarie offerte sono simili a quelle per i residenti, dunque ove sia
previsto il pagamento di un ticket per una determinata prestazione, questo resta
a carico dell’assistito e non si puo’ pretendere il rimborso al rientro in
patria.
Ricordiamo che la Svizzera ha un sistema sanitario gestito da assicurazioni
private, con una assistenza in forma indiretta: l’assicurato prima paga le spese
sanitarie e poi chiede il rimborso alla propria compagnia. Per ottenere il
rimborso delle spese sostenute e’ necessario presentare alla propria Asl le
ricevute di pagamento originale e la documentazione.
Se il Paese prescelto rientrasse tra coloro che hanno siglato un accordo
convenzionale
Le regole per ottenere il rilascio del modulo apposito dalla Asl per le cure
all’estero (in forma diretta e solo per cure urgenti o impreviste) sono le
medesime viste per i Paesi comunitari.
Nessuna convenzione prevede il diritto al rimborso, indiretto, qualora il modulo
previsto non fosse utilizzato per ricevere le cure direttamente e gratuitamente.
In questo caso le spese resteranno a carico dell’interessato.
Gli Stati in cui ci sono questi accordi bilaterali per i quali e’ prevista la
copertura delle cure urgenti, in forma diretta, sono: Argentina, Australia,
Brasile, Capo Verde, San Marino, Serbia, Montenegro, Vojvodina, Kosovo, Croazia,
Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia.
Per i Paesi con cui non ci sono accordi
il turista paga direttamente le spese mediche e ospedaliere. E’ utile, in questi
casi, munirsi di una appropriata polizza assicurativa privata.
Importante: sia le regole comunitarie che quelle statuali non prevedono
il rimborso delle spese per il trasporto dell’ammalato dall’estero all’Italia.
Coloro che, all’estero per motivi turistici, e comunque non per lavoro,
dovessero affrontare questa necessità, non hanno alcun diritto da rivalere.
Katia Moscano
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