LE NOVITÀ PER GLI APPARATI RICETRASMITTENTI
Il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche, tra le tante, ha introdotto alcune novità riguardo gli apparati ricetrasmittenti di libero uso, nel nostro caso i CB.
COSA FARE:
Versamenti
Anche per l’anno 2013 il versamento è di Euro 12,00; causale: rinnovo autorizzazione anno 2013 apparato CB da versare sul ccp n. 575902 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Palermo
L’Autorizzazione
L’autorizzazione è valida solo per l’intestatario ed ha validità non superiore a 10 anni, rinnovabili, con scadenza al 31 dicembre dell’ultimo anno di validità. Il rinnovo deve essere chiesto con 60 giorni di anticipo.
I familiari che intendono utilizzare l’apparato ricetrasmittente devono richiedere ciascuno una propria autorizzazione.
Per le nuove autorizzazioni occorre presentare apposita domanda (Scarica da qui il modulo per nuova autorizzazione ), non è possibile inserire alcun familiare ed occorre allegare la ricevuta del versamento di Euro 12,00 per l’attività di vigilanza e controllo per l'anno in corso.
Gli apparati utilizzati devono essere corrispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica (marchio CE) e di conformità tecnica.
Guarda qui il modulo di dichiarazione e le istruzioni per la compilazione
Gli Uffici Provinciali di Catania del Ministero delle Comunicazioni, Via S. Euplio n. 74, ricevono nei giorni di Lunedì e Mercoledì con orario 09.00 – 13.00 Telefono 095.7158296 Fax 095.312128
Scarica da qui il modulo per nuova autorizzazione
Riportiamo gli articoli del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 214 del 15 Settembre 2003, che riguardano gli apparati che utilizziamo nei nostri camper.
Scarica il testo integrale del DLgs. n.
259/2003 con le note e gli allegati
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non
intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente
alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 145
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio
Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.
Allegato n. 25
Capo III
AUTORIZZAZIONI GENERALI
Art. 33
Contributo per istruttoria
1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice e' tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo è pari:
……….. omissis …………..
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;
2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;
3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15.
…….… omissis ……………
Art. 36
Attivita' in banda cittadina
1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.
Art. 42
Contributi provvisori - conguagli
1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.
2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti
al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo
termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
Scarica il testo integrale del DLgs. n.
259/2003 con le note e gli allegati
Chi vuole può consultare il sito dell'Ispetto rato Regionale delle Comunicazioni: http://www.ispettoratocomunicazionisicilia.it/modulistica/moduli02.html
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