LE NOVITÀ PER GLI APPARATI RICETRASMITTENTI

 

Il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche, tra le tante, ha introdotto alcune novità riguardo gli apparati ricetrasmittenti di libero uso, nel nostro caso i CB.

 

COSA FARE:

Versamenti

Anche per l’anno 2013 il versamento è di Euro 12,00; causale: rinnovo autorizzazione anno 2013 apparato CB da versare sul ccp n. 575902 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Palermo

 

L’Autorizzazione

L’autorizzazione è valida solo per l’intestatario ed ha validità non superiore a 10 anni, rinnovabili, con scadenza al 31 dicembre dell’ultimo anno di validità. Il rinnovo deve essere chiesto con 60 giorni di anticipo.

I familiari che intendono utilizzare l’apparato ricetrasmittente devono richiedere ciascuno una propria autorizzazione.

 

Per le nuove autorizzazioni occorre presentare apposita domanda (Scarica da qui il modulo per nuova autorizzazione ), non è possibile inserire alcun familiare ed occorre allegare la ricevuta del versamento di Euro 12,00 per l’attività di vigilanza e controllo per l'anno in corso.

 

Gli apparati utilizzati devono essere corrispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica (marchio CE) e di conformità tecnica.

 

Guarda qui il modulo di dichiarazione e le istruzioni per la compilazione

 

Gli Uffici Provinciali di Catania del Ministero delle Comunicazioni, Via S. Euplio n. 74, ricevono nei giorni di Lunedì e Mercoledì con orario 09.00 – 13.00 Telefono 095.7158296 Fax 095.312128

 

Scarica da qui il modulo per nuova autorizzazione

Riportiamo gli articoli del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 214 del 15 Settembre 2003, che riguardano gli apparati che utilizziamo nei nostri camper.

 

Scarica il testo integrale del DLgs. n. 259/2003 con le note e gli allegati

 

Art. 105

Libero uso

    1.  Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di  tipo  collettivo,  senza  alcuna  protezione,  per collegamenti a brevissima  distanza  con  apparati  a  corto raggio, compresi quelli rispondenti  alla  raccomandazione  CEPT/ERC/REC  70-03, tra le quali rientrano in particolare:

    a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;

    b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;

    c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;

    d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;

    e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;

    f) telecomandi dilettantistici;

    g) applicazioni induttive;

    h)   radiomicrofoni   a   banda   stretta  e  radiomicrofoni  non professionali;

    i) ausilii per handicappati;

    j) applicazioni medicali di debolissima potenza;

    k) applicazioni audio senza fili;

    l) apriporta;

    m) radiogiocattoli;

    n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;

    o) apparati non destinati ad impieghi specifici;

    p)  apparati  per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che  per  queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva  e  l'adozione  di  congegni  e  sistemi atti a rendere non

intercettabili  da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.

    2. Sono altresì di libero uso:

    a)  i  collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi  ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;

    b)   gli   apparati   radioelettrici  solo  riceventi,  anche  da satellite,  per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente

alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

    3.  Le  bande  di  frequenze  e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature   sono  definite  a  norma  del  piano  nazionale  di ripartizione delle frequenze.

 

Art. 145

Banda cittadina - CB

    1.  Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo 105,  comma  2,  lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore  ai  14  anni  dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio

Economico  Europeo  ovvero  dei  Paesi  con  i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,  comma  2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.

    2.  Non  e'  consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato  condanna  per  delitti  non  colposi  a  pena  restrittiva superiore  a  due  anni  ovvero  sia  stato  sottoposto  a  misure di

sicurezza   e   di   prevenzione,  finché  durano  gli  effetti  dei provvedimenti   e   sempre   che  non  sia  intervenuta  sentenza  di riabilitazione.

    3.  I  soggetti  di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:

    a)  cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;

    b) indicazione della sede dell'impianto;

    c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;

    d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.

    4. Alla dichiarazione sono allegate:

    a)   l'attestazione   del   versamento   dei  contributi  di  cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25;

    b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di  assunzione  delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.

    5.  In  caso  di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda  cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.

 

 

Allegato n. 25

Capo III

   AUTORIZZAZIONI GENERALI

   Art. 33

   Contributo per istruttoria

   1.  Il  soggetto  che  produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice e' tenuto al  pagamento  di  un  contributo per istruttoria. Tale contributo è pari:

……….. omissis …………..

   c)  nelle  ipotesi  di  cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:

   1)  a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;

   2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;

   3)  a  euro  100,00  per  ogni  domanda  con apparati di tipologia diversa superiori a 15.

…….… omissis ……………

Art. 36

Attivita' in banda cittadina

   1.  Per  ciascuna  stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui  e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice,  di  euro  12,00  complessivi  a titolo di rimborso dei costi sostenuti  dal  Ministero  per  le attività di vigilanza, verifica e controllo.

Art. 42

Contributi provvisori - conguagli

   1.  Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai  fini  dei  versamenti  in  acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni  30  gennaio  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.

   2.  Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni  generali e di autorizzazioni generali con concessione del  diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o  del  conguaglio, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

   3.   I  titolari  di  autorizzazione  generale  per  l'impianto  e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni  CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti

al  versamento  dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore  del Codice, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo

termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

 

  Scarica il testo integrale del DLgs. n. 259/2003 con le note e gli allegati

Chi vuole può consultare il sito dell'Ispetto rato Regionale delle Comunicazioni: http://www.ispettoratocomunicazionisicilia.it/modulistica/moduli02.html

 

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